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- Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l’ambito territoriale interessato agli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana è delimitato, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15(Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana), dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 13.11.1996 e n. 0160/Pres. del 20.5.1999. Nel medesimo territorio si applicano le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), come previsto dall’articolo 3 della stessa. Per quanto riguarda la legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), il territorio di tutela è quello stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482), secondo cui “La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa”. Il territorio considerato da tale Deliberazione è quello previsto dai Decreti presidenziali del 1996 e del 1999. Va qui ricordato che anche le Province di Udine e Gorizia deliberarono ufficialmente, ai sensi della legge 482/99, l’ambito di tutela per la lingua friulana, rispettivamente con le Deliberazioni consiliari n. 91 del 15.12.2000 e n. 3 del 07.02.2001. Tuttavia, tali delimitazioni sono state superate dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001. Di rilievo, esclusivamente ai fini dell’applicazione della legge 482/99, sono invece 3 deliberazioni provinciali successive: le Deliberazioni del Consiglio provinciale di Gorizia n. 6 del 12.03.2003 e n. 28 del 24.11.2003, che hanno ricompreso rispettivamente i comuni di Monfalcone e Sagrado; e la Deliberazione del Consiglio provinciale di Udine n. 86 del 26.11.2003 , inerente al comune di Malborghetto-Valbruna. (it)
- Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l’ambito territoriale interessato agli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana è delimitato, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15(Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana), dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 13.11.1996 e n. 0160/Pres. del 20.5.1999. Nel medesimo territorio si applicano le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), come previsto dall’articolo 3 della stessa. Per quanto riguarda la legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), il territorio di tutela è quello stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482), secondo cui “La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa”. Il territorio considerato da tale Deliberazione è quello previsto dai Decreti presidenziali del 1996 e del 1999. Va qui ricordato che anche le Province di Udine e Gorizia deliberarono ufficialmente, ai sensi della legge 482/99, l’ambito di tutela per la lingua friulana, rispettivamente con le Deliberazioni consiliari n. 91 del 15.12.2000 e n. 3 del 07.02.2001. Tuttavia, tali delimitazioni sono state superate dalla Deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2680 del 3 agosto 2001. Di rilievo, esclusivamente ai fini dell’applicazione della legge 482/99, sono invece 3 deliberazioni provinciali successive: le Deliberazioni del Consiglio provinciale di Gorizia n. 6 del 12.03.2003 e n. 28 del 24.11.2003, che hanno ricompreso rispettivamente i comuni di Monfalcone e Sagrado; e la Deliberazione del Consiglio provinciale di Udine n. 86 del 26.11.2003 , inerente al comune di Malborghetto-Valbruna. (it)
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- Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l’ambito territoriale interessato agli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana è delimitato, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15(Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana), dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 13.11.1996 e n. 0160/Pres. del 20.5.1999. Nel medesimo territorio si applicano le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), come previsto dall’articolo 3 della stessa. (it)
- Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l’ambito territoriale interessato agli interventi di tutela e valorizzazione della lingua friulana è delimitato, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15(Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana), dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0412/Pres. del 13.11.1996 e n. 0160/Pres. del 20.5.1999. Nel medesimo territorio si applicano le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), come previsto dall’articolo 3 della stessa. (it)
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